Il nuovo regime Iva per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

Con l’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore alla data del 24 novembre 2021 siamo giunti nella fase finale di piena operatività della Riforma del Terzo Settore.

Ad oggi resterebbe soltanto l’autorizzazione della Commissione europea per completare le disposizioni previste nel Titolo X del Codice del Terzo Settore; disposizioni che riguardano la parte fiscale della Riforma.

Il Governo uscente ha fatto sapere che la richiesta di autorizzazione è stata inviata lo scorso settembre siamo quindi fiduciosi che nel prossimo futuro giunga tale autorizzazione.

Nell’articolo presente tratteremo quanto previsto dall’art. 86 del Decreto e nello specifico analizzaremo il regime fiscale IVA per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Per prima cosa è da sottolineare che il regime speciale è destinato SOLO a queste sottocategorie di Enti del Terzo Settore quindi è palese che tutti gli altri soggetti iscritti al RUNTS ma non rientranti nelle suddette categorie non potranno godere di tale regime agevolato e dovranno, pertanto, applicare il regime iva ordinario.

Inoltre, il regime speciale potrà essere applicato soltanto se nel periodo di imposta precedente le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, non superiori a 130.000 euro o a diversa soglia che dovesse essere autorizzata.

La sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato dovrà essere comunicata al momento dell’apertura della partita iva o nella dichiarazione annuale (riteniamo si intenda la dichiarazione dei redditi in quanto l’applicazione del regime fa venir meno l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA).

Ovviamente si tratta di ricavi commerciali, quindi, nel calcolo del raggiungimento della soglia, non saranno da prendere in considerazione i ricavi di natura istituzionale.

 

Nello specifico si tratta di un regime forfettario che prevede per le associazioni interessate:

  1. L’impossibilità a esercitare la rivalsa iva ai sensi dell’art. 18 della Legge
  2. L’applicazione alle cessioni di beni intracomunitari del regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni oggetto dell’operazione come previsto dall’art. 41 comma 2bis del D.L. 331/93 convertito con modifiche dalla L. 427/93.
  3. L’applicazione dell’art. 38 comma 5 lettera c) del D.L. 331/93 convertito con modifiche dalla L. 427/93 agli acquisti di beni
  4. L’applicazione dell’art. 7 ter e seguenti della Legge IVA alle prestazioni di servizi ricevute e/o emesse a soggetti non
  5. L’applicazione alle importazioni e alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate della Legge IVA senza la possibilità di applicare la disciplina dell’esportatore abituale. Per le operazioni suddette non vi è diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 della Legge

Tutti gli enti che applicano il regime agevolato sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa IVA ad eccezione dell’obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti restando fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione per le operazioni identificate dall’art. 2 del Regolamento di cui al DPR 696/96 e successive modificazioni.

Gli enti dovranno, in ogni caso, provvedere ad emettere fattura o ad integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta riversandola entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nei casi in cui risultano debitori di imposta come per esempio nel caso di acquisto di un bene intracomunitario dove la fattura del fornitore estero dovrà essere integrata con l’iva italiana e riversata successivamente.

Le associazioni che, pur rientrando nelle condizioni per beneficiare del regime agevolato, vogliono aderire al regime ordinario lo potranno fare optando in dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta del regime applicato (quadro VO). L’opzione è valida per almeno un triennio e resta valida nei periodi di imposta successivi fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Rettifica della detrazione dell’iva per passaggio di regime

ATTENZIONE Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie.

In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e’ operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie.

Nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui e’ applicata l’imposta sul valore aggiunto e’ computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32-bis del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

  1. 134. Nella stessa liquidazione puo’ essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo periodo d’imposta in cui l’imposta sul valore aggiunto e’ applicata nei modi ordinari, puo’ essere chiesta a rimborso ovvero puo’ essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

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  1. Raffaele Engaddi Rispondi

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