Dal 1° gennaio 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo Settore. Una data che segna la fine di un’epoca: quella delle Onlus, una sigla che per decenni ha rappresentato l’anima fiscale del non profit italiano.
Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate (maggio 2025), sono ancora circa 9.000 gli enti iscritti all’anagrafe Onlus. Ma per tutti, ormai, il bivio è inevitabile: aderire al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) oppure restare fuori. Una decisione che porterà conseguenze importanti — fiscali, patrimoniali e strategiche — e che richiede consapevolezza e pianificazione.
Iscriversi al Runts: nuovi regimi fiscali e opportunità
Le ex Onlus che sceglieranno di iscriversi al Runts dovranno assumere una nuova qualifica, tra quelle previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Le principali opzioni sono:
- Impresa sociale, con applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 112/2017, che prevede l’esclusione dal reddito imponibile degli utili destinati alle attività statutarie o all’incremento patrimoniale.
- Organizzazione di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps), con possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati e forfettari (redditività dell’1% per le Odv e del 3% per le Aps).
- Altri enti del Terzo Settore “residuali”, come fondazioni o enti filantropici, ai quali si applicano i coefficienti forfettari variabili dal 5% al 17% in base ai ricavi e al tipo di attività.
Inoltre, per le prestazioni rese dalle Odv e Aps continueranno a valere le agevolazioni Iva e le detrazioni o deduzioni fiscali per chi effettua donazioni (artt. 82 e 83 del Codice del Terzo Settore).
Chi non si iscrive: cosa comporta restare fuori
Le Onlus che non presenteranno domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026 continueranno ad operare come enti disciplinati dal Codice Civile e dal Tuir.
In pratica, diventeranno “enti non commerciali” o “enti commerciali” secondo le norme fiscali ordinarie.
Ciò comporta la perdita delle agevolazioni proprie delle Onlus e l’applicazione di regole più restrittive, anche se restano alcune esenzioni per attività non organizzate a scopo di lucro e raccolte fondi occasionali.
Ma c’è un aspetto cruciale: le Onlus che sceglieranno di restare fuori dovranno devolvere l’incremento patrimoniale maturato nel periodo in cui hanno goduto della qualifica di Onlus.
Una misura complessa, che richiederà di ricostruire la situazione patrimoniale dell’ente fin dalla data di iscrizione all’anagrafe Onlus — non sempre semplice per le realtà nate molti anni fa.
Come prepararsi: documentazione e transizione
Le organizzazioni che intendono iscriversi al Runts devono aggiornare statuti e documentazione per conformarsi ai requisiti formali e sostanziali previsti dal Codice del Terzo Settore.
Chi invece intende cessare la qualifica Onlus dovrà predisporre una ricognizione patrimoniale accurata e tenere conto delle indicazioni che arriveranno dal Ministero del Lavoro, atteso per un atto di indirizzo specifico sulla devoluzione.
Una fase storica di passaggio
La trasformazione delle Onlus segna il completamento del processo di riforma del Terzo Settore avviato ormai quasi dieci anni fa.
Per gli enti, si apre una fase di scelte strategiche: entrare nel nuovo perimetro ETS per accedere a regimi agevolati, maggiori tutele e visibilità pubblica, oppure rimanere autonomi, accettando però un quadro fiscale meno vantaggioso.
In ogni caso, la transizione richiede preparazione e assistenza specialistica, perché si tratta non solo di un cambiamento normativo, ma di un vero cambio di identità per il non profit italiano.
📌 Per approfondire: Cantiere Terzo Settore e CSV Lazio hanno organizzato il focus online “Onlus, quale futuro? Come orientarsi dal 1° gennaio 2026” – mercoledì 29 ottobre alle ore 17, in diretta sulle pagine Facebook e YouTube dei due enti.
