L’IMU per gli enti non profit

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012

Con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze¸ Dipartimento delle Finanze¸ Direzione Federalismo fiscale n. 3/DF del 18 maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in materia di IMU. La situazione relativa agli immobili utilizzati dagli enti non profit è trattata al paragrafo 8¸ relativo alle agevolazioni e alle esenzioni. Viene precisato che sono esenti dall’IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73¸ comma 1¸ lett. c)¸ del TUIR (cioè gli enti non commerciali¸ nei quali rientrano le associazioni) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali¸ previdenziali¸ sanitarie¸ didattiche¸ ricettive¸ culturali¸ ricreative e sportive¸ nonché delle attività di cui all’art. 16¸ lett. a)¸ della legge 20 maggio 1985¸ n. 222 (cioè attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime¸ alla formazione del clero e dei religiosi¸ a scopi missionari¸ alla catechesi¸ all’educazione cristiana).

 

La lettera in commento è stata oggetto di recenti modifiche da parte dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012¸ che¸ oltre a prevedere che l’esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali¸ ha¸ altresì¸ precisato che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (un’attività principale di tipo istituzionale e una secondaria di tipo commerciale) l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale¸ se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell’unità immobiliare l’IMU è dovuta.

 

Il comma 3 dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012¸ stabilisce inoltre¸ che nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2¸ a partire dal 1º gennaio 2013¸ l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti l’applicazione di detta disposizione la norma rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Dall’elencazione riportata si evince che per l’IMU non è stata riproposta la previsione contenuta nell’art. 7¸ comma 1¸ lett. g) del D. Lgs. 504 del 1992¸ che concedeva l’esenzione ai fabbricati che¸ dichiarati inagibili o inabitabili¸ sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992¸ n. 104¸ limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.

 

Si deve anche fare un accenno all’esenzione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997¸ n. 460¸ relativo alle Esenzioni in materia di tributi locali¸ in virtù del quale i comuni¸ le province¸ le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Tale disposizione è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma.

 

Tuttavia (viene specificato nella circolare)¸ occorre precisare che l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13¸ comma 11¸ del D. L. n. 201 del 2011¸ poiché l’art. 21 in commento si riferisce espressamenteai tributi di pertinenza degli enti locali. Ad ulteriore fondamento di tale conclusione¸ si ricorda anche che il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011¸ precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni¸ non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

 

Per quanto riguarda l’aspetto temporale dell’applicabilità delle esenzioni fin qui esposte¸ si ritiene che il beneficio spetti per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme. 

 
 

Fonte: http://www.volontariato.lazio.it/

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.